Istituiti con legge n. 205/1985, i Com.It.Es. – successivamente innovati dalla Legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 11(Regolamento di attuazione) – sono organismi rappresentativi della nostra collettività, eletti direttamente dagli italiani residenti all’estero in ciascuna Circoscrizione consolare dove risiedono almeno tremila connazionali.
I Com.It.Es. sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni Consolari con un numero minore o maggiore di 100 mila connazionali residenti. I Com.It.Es. sono “organi di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari” (art. 1, co. 2 Legge 286/2003).
Pertanto, possiedono un ruolo tanto nei confronti delle collettività, di cui sono espressione, tanto dell’Autorità consolare, con la quale mantengono rapporti di collaborazione e cooperazione attraverso un “regolare flusso di informazioni”, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini italiani residenti.
Con riguardo alle loro funzioni, i Com.It.Es. contribuiscono, inoltre, ad individuare e promuovere le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; con particolare attenzione nei confronti delle tematiche delle pari opportunità, dell’assistenza sociale e scolastica, della formazione professionale, del settore culturale, dello sport e del tempo libero.
I Membri Eletti Il ProgrammaPer qualsiasi tipo di necessita’ non esitare a contattarci.
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Email: segreteria.barcellona@esteri.it
AIRE – ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Ai sensi della Legge n. 470/1988, DPR n. 323/1989 e Legge n. 104/2002, i cittadini italiani che trasferiscono la residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi hanno l’obbligo di iscriversi nell’Anagrafe Consolare – banca dati gestita dagli Uffici Consolari – entro 90 giorni dall’espatrio definitivo. I Comuni competenti vengono informati successivamente di tali avvenute iscrizioni e provvedono ad aggiornare i propri registri, iscrivendo i connazionali all’ A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Tale iscrizione comporta la contestuale cancellazione dalla residenza sul territorio italiano – ovvero dall’A.P.R. o Anagrafe della Popolazione Residente -.
E’ possibile anticipare presso il Comune il trasferimento all’estero; in questi casi si consiglia comunque di non ritardare l’iscrizione nell’Anagrafe Consolare, evitando in questo modo la cancellazione per irreperibilità, ai sensi delle attuali disposizioni in materia.
Tale cancellazione è prevista anche per i connazionali che, pur avendo ottenuto l’iscrizione anagrafica, risultino non essere più rintracciabili all’ultimo indirizzo dichiarato (Legge 104/2002).
L’iscrizione nell’Anagrafe Consolare può avvenire:
La cancellazione dall’Anagrafe Consolare avviene invece:
RILASCIO E RINNOVO DELLA CARTA D’IDENTITÀ ITALIANA IN SPAGNA
Secondo quanto previsto dalla nuova normativa (Legge n. 296/2006, comma 1319), gli Uffici consolari italiani all’estero possono rilasciare la Carta d’Identità Cartacea (C.I.C.). Tale servizio è riservato esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nel Paese estero (presso la propria Circoscrizione Consolare) e registrati presso l’Anagrafe Consolare del Consolato competente per Circoscrizione.
La carta d’identità può essere rilasciata solo ai cittadini italiani di età superiore ai 15 anni, regolarmente residenti in Spagna, i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) elaborata dal Ministero dell’Interno in collaborazione con gli Uffici AIRE dei Comuni italiani (da non confondere con la registrazione nell’Anagrafe Consolare dell’ufficio consolare).
La presenza dei dati anagrafici in A.I.R.E. è condizione imprescindibile per avviare la richiesta di rilascio o rinnovo della Carta d’Identità Cartacea (CIC). Pertanto non potranno essere accolte le richieste di Carta d’Identità prima del completamento dell’iter di registrazione nell’Anagrafe Consolare da parte del Consolato e d’iscrizione A.I.R.E. da parte del Comune. In nessun caso è possibile il rilascio immediato della carta d’identità, sempre subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Comune italiano di iscrizione. I Comuni in Italia continuano, infatti, ad avere la competenza primaria per il rilascio delle carte d’identità e possono continuare a rilasciare tale documento anche ai cittadini residenti all’estero.
Si ricorda che, ai fini della successiva iscrizione A.I.R.E. presso il Comune italiano, tutti i connazionali residenti all’estero sono tenuti a registrarsi presso il Consolato Italiano territorialmente competente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della Legge 470/1988, entro 90 giorni dal loro arrivo nel Paese .
Per quanto riguarda i tempi per il rilascio o rinnovo, essi dipenderanno dal numero di richieste, da eventuali ritardi nelle risposte dai Comuni (la cui autorizzazione previa è obbligatoria), nonchè da eventuali discrepanze o assenze di dati, soprattutto anagrafici (del cognome, del nome, della data di nascita, ecc.). Non sarà possibile fornire notizie del rilascio finchè non verrà concluso definitivamente l’iter. A conclusione avvenuta, l’interessato verrà avvertito a mezzo e-mail (preferibilmente) oppure altro mezzo ritenuto idoneo.
Con Decreto Legge del 25 giugno 2008, n.112, è stato disposto che alle Carte d’Identità cartacee in corso di validità alla data del 26 giugno 2008 verrà applicato il nuovo regime di durata decennale. Pertanto, le carte d’identità cartacee con scadenza successiva alla data del 26 giugno 2008 potranno essere prorogate per altri 5 anni.
Nota: non potrà essere apposto il timbro di proroga sulle carte d’identità che risulteranno essere state indebitamente plastificate.
Tale rinnovo potrà essere richiesto prevalentemente da parte dei connazionali regolarmente iscritti presso l’Anagrafe Consolare.
Si specifica che la proroga viene effettuata gratuitamente.
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